(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - parte I - n. 14 del 16 dicembre 2020) IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Modifica alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei consiglieri regionali). 1. Alla fine del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il periodo: «Ferme restando le ipotesi di incompatibilita' di cui all'art. 21, comma 3, del Regolamento interno del Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria, al Consigliere regionale che fa parte di un gruppo formato da un solo Consigliere o che, ai sensi del comma 6 del medesimo art. 21, e' comunque necessariamente componente di tutte le commissioni, la trattenuta, pari al 2,5 per cento sull'indennita' di carica, e' effettuata a partire dalla quinta assenza di ogni mese.».