(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria  - parte I
                    - n. 14 del 16 dicembre 2020) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
 
                               Art. 1 
 
Modifica alla legge regionale 16 febbraio 1987,  n.  3  (Testo  unico
  concernente  il  trattamento  economico  e  il  fondo  mutualistico
  interno dei consiglieri regionali). 
 
  1. Alla fine del comma 1  dell'art.  3  della  legge  regionale  n.
3/1987 e successive modificazioni  e  integrazioni,  e'  aggiunto  il
periodo: «Ferme  restando  le  ipotesi  di  incompatibilita'  di  cui
all'art. 21, comma 3, del Regolamento interno del Consiglio regionale
assemblea legislativa della Liguria, al Consigliere regionale che  fa
parte di un gruppo formato da un solo Consigliere o che, ai sensi del
comma 6 del medesimo art. 21, e' comunque necessariamente  componente
di tutte le  commissioni,  la  trattenuta,  pari  al  2,5  per  cento
sull'indennita' di carica,  e'  effettuata  a  partire  dalla  quinta
assenza di ogni mese.».